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A.1 - ASSICURAZIONE INFORTUNI 1.1 Oggetto L’assicurazione si intende operante durante il tragitto, il soggiorno nel luogo di destinazione e le soste nelle località intermedie, quali risultino dall’itinerario previsto dal “pacchetto turistico” acquistato, salvo modifiche determinate da forza maggiore. A parziale deroga di quanto contenuto nell’articolo “Esclusioni”, di seguito riportato, sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da: • uso, quale passeggero, di qualsiasi mezzo di locomozione o trasporto terrestre, marittimo, lacuale o fluviale, pubblico o privato, esclusi i ciclomotori; • guida di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, velocipedi; • pratica dell’alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai; • pratica di immersioni con autorespiratore; • pratica degli sport, purché non specificatamente esclusi nell’articolo “Esclusioni”, compresa la partecipazione a corse e gare ed allenamenti aventi carattere ricreativo; • pratica di equitazione con l’esclusione di gare e competizioni; • malore o incoscienza. L’assicurazione non opera nel caso in cui l’Assicurato, per qualsiasi motivo, interrompe il viaggio acquistato. L’assicurazione inoltre comprende gli infortuni derivanti da COLPA GRAVE dell’Assicurato e quelli derivanti da TUMULTI POPOLARI, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, nonché gli infortuni AVVENUTI ALL’ESTERO (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) DERIVANTI DA STATO DI GUERRA, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
1.2 Caso di morte In caso di infortunio che determini la morte dell’Assicurato, viene corrisposto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. un indennizzo, pari a € 26.000,00, ai beneficiari designati dall’Assicurato stesso o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. La somma assicurata per il caso di morte è dovuta soltanto se la morte derivante dall’infortunio, anche se successiva alla scadenza della polizza, si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio stesso.
1.3 Caso di invalidità permanente L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto dall’Impresa se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato, per ogni singolo Assicurato, sull’importo di € 26.000,00 in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo convenzionale riferimento ai valori ed ai criteri elencati e tenendo conto delle franchigie riportate nell’articolo “Franchigia per il caso di invalidità permanente parziale”.
1.4 Esclusioni Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, dalle seguenti attività dell’Assicurato: a) uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei; b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare e relative prove, collaudi, allenamenti, salvo che si tratti di regolarità pura; c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 120 giorni e a condizione che l’Assicurato avesse, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; d) affezione, intossicazione, contagio, fatta eccezione per quanto precedentemente indicato nel paragrafo 1.1 “Oggetto”; e) guerra, insurrezione, fatta eccezione per quanto precedentemente indicato nel paragrafo 1.1 “Oggetto”; f) inondazioni, eruzioni vulcaniche; g) azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato; h) pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), sci acrobatico (e quindi anche "sci estremo" e "sci alpinismo"), bob, hockey, rugby, football americano, rafting, free climbing; i) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo.Sono altresì esclusi gli infortuni: l) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; m) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni; n) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell’Assicurato; o) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo; p) derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone, che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca al sinistro: - la diffusione o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici; - l’uso o la minaccia d’uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive. Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio, e le ernie di origine non traumatica non rientrano nella garanzia prestata.
1.5 Limiti di età L’assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni.
1.6 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa al loro manifestarsi.
1.7 Franchigia per il caso di invalidità permanente parziale Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto con una franchigia assoluta pari al 3%; se l’Invalidità Permanente Parziale supera il 3% della Totale, viene pertanto corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale.
1.8 Limite di indennizzo Se più Assicurati con la presente polizza subiscono un infortunio nello stesso evento, l’esborso a carico dell’Impresa non potrà superare la somma complessiva di € 1.000.000,00.Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero, nel complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Importante - Obblighi dell'assicurato In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, L'Assicurato dovrà inviare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dal fatto, una denuncia scritta indirizzata a MAPFRE Asistencia Italia - Ufficio Liquidazione Sinistri Touring Servizi - Infortuni - Strada Trossi, 66 – 13871, Verrone (BI), indicando tutte le informazioni richieste nel certificato assicurativo personale.
A.2 - ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI 1) Consulenza medica 2) Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia 3) Segnalazione di un medico specialista all'estero 4) Rientro sanitario 5) Rientro con un familiare assicurato 6) Rientro degli altri assicurati 7) Viaggio di un familiare 8) Accompagnamento dei minori 9) Rientro dell'assicurato convalescente 10) Prolungamento del soggiorno 11) Invio di un infermiere a domicilio 12) Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero 13) Interprete a disposizione all'estero 14) Anticipo spese di prima necessità 15) Rientro anticipato 16) Anticipo cauzione penale all'estero 17) Anticipo spese legali all'estero 18) Invio di messaggi urgenti 19) Blocco e sostituzione delle carte
A.3 - ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, l’Impresa provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 30 giorni successivi all'infortunio stesso. Massimale: € 500,00 in Italia, di € 2.600,00 in Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo, di € 3.000,00 nel resto del Mondo per Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio. Qualora l'assicurato, a seguito di ricovero, non abbia preso contatto con la Centrale Operativa per la presa in carico diretta dei costi o per la loro autorizzazione, il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato nella misura del 70%. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di € 50,00. Nei massimali indicati sono comprese: - le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a € 250,00 al giorno per Assicurato; - le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato; - le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, mancata consegna del vettore aereo del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, l’Impresa provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nella Polizza. Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman o nave, la garanzia è operante: • per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente; • per gli Assicurati residenti in Paese non aderenti all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio. Massimale: La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza della somma di € 250,00, per Assicurato e per la durata del viaggio per estensione territoriale Italia e fino alla concorrenza della somma di€ 550,00, per Assicurato e per la durata del viaggio per estensione territoriale Estero. In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di € 50,00.
SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, l’Impresa provvederà al loro rimborso. Massimale: Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di € 160,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
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A.4 - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (opzionabile) VIAGGIO E/O LOCAZIONE La seguente assicurazione è valida solo se esplicitamente richiamata (crocesegnata) la corrispondente casella (riquadro) nel certificato assicurativo e versato il sovrappremio previsto in polizza.Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi una penale, l’Impresa rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la quota di gestione pratica). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per: a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso: - dell’Assicurato; - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, di un nipote di 2° grado in linea retta o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; - di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso; In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici dell’Impresa di effettuare un controllo medico; b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato; e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio. Decorrenza e operatività: La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza. Massimale: Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con esclusione della quota di gestione pratica) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi che non potrà mai essere superiore all’importo del costo totale del viaggio. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato ma con il massimo complessivo di € 10.000,00 per sinistro. Scoperto: In caso di rinuncia determinata da malattia, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 15%, dell'ammontare della penale stessa, con un minimo di € 25,00; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo. Sono esclusi dalle garanzie: 1) i casi di rinuncia causati da: - infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla prenotazione per tutti coloro che rientrano nell’oggetto dell’assicurazione (ad eccezione delle persone assicurate) e più precisamente: del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, di un nipote di 2° grado in linea retta o del Socio/Contitolare della ditta dell’Assicurato; - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti; - mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a) o l’Assicurato stesso; - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; - furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio. 2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente all’Impresa la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa. 3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.
NOTA INFORMATIVA (Reg. IVASS 35/2010) 1 - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni Generali Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni. Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2. Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93. Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com. Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it (nr. verde 800.016611). Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984. Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871. Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – iscritta all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*. Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 307,201.034 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 239,822.110 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,5 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO A - Legislazione applicabile La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l’applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana. B - Termini della prescrizione I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. C - Regole relative all'esame dei reclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, 2 –20149 Milano (fax 02/48.20.47.37-e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al “certificato assicurativo” consegnato a tutti gli assicurati.
CERTIFICATO ASSICURATIVO E99/25/908155
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Vittoria Assicurazioni S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa di MAPFRE Asistencia Italia, in funzione 24 ore su 24, è in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria dovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di MAPFRE Asistencia Italia è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa: al numero verde: 800 069 822 oppure al numero: +39 015 2559650 Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni: 1) tipo di intervento richiesto; 2) nome e cognome; 3) numero di certificato assicurativo (sopra indicato); 4) recapito telefonico. L’Assicurato prende atto che contattando la Struttura Organizzativa di MAPFRE Asistencia Italia autorizzerà la stessa all’utilizzo dei suoi dati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
TABELLA CAPITALI ASSICURATI
| SEZIONE A |
€
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| Garanzia INFORTUNI |
Tutte le destinazioni
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| Caso Morte |
26.000,00
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| Caso Invalidità Permanente |
26.000,00
|
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| SEZIONE B |
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| Destinazione del Viaggio |
Italia
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Europa
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Mondo
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| Garanzie ANNULLAMENTO |
Costo Totale del Viaggio
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| BAGAGLIO |
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| Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna |
250,00
|
550,00
|
550,00
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| Limite per oggetto |
160,00
|
160,00
|
160,00
|
| Acquisti di prima necessità |
-
|
160,00
|
160,00
|
| ASSISTENZA ALLA PERSONA |
|
|
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| Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc. |
500,00
|
2.600,00
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3.000,00
|
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria al numero verde: 800 069 822 oppure al numero: +39 015 2559650 • Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a: MAPFRE Asistencia Italia Ufficio Liquidazione Sinistri – Touring Servizi (specificando la garanzia) Strada Trossi, 66 – 13871, Verrone (BI) • Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Questo testo relativo alle prestazioni assicurative e di assistenza è solo un estratto delle condizioni della polizza riportate sul certificato che sarà consegnato a tutti coloro che parteciperanno al viaggio organizzato da Touring Servizi S.r.l.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:
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Pacchetto assicurativo medico/bagaglio obbligatorio
|
|
viaggi fino a
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Premio individuale
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di cui imposte
|
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€ 600,00
|
€ 11,00
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1,43
|
|
€ 900,00
|
€ 15,00
|
1,95
|
|
€ 1.200,00
|
€ 17,00
|
2,21
|
|
oltre a 1.200,00
|
€ 20,00
|
2,60
|
| |
|
Pacchetto assicurativo annullamento facoltativo
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|
viaggi fino a
|
Premio individuale
|
di cui imposte
|
|
€ 600,00
|
€ 15,00
|
1,95
|
|
€ 900,00
|
€ 19,00
|
2,47
|
|
€ 1.200,00
|
€ 21,00
|
2,73
|
|
oltre a 1.200,00
|
€ 26,00
|
3,38
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Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.
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